Condizioni d'uso

1. Ambito di applicazione della clausola sul software

(a) Questa clausola sul software si applica esclusivamente alla cessione, sia a tempo determinato che indeterminato, di software standard ceduto per l’utilizzo come parte della fornitura, o assieme ad essa, del relativo hardware o anche come solo prodotto software; eventualmente, assieme al software può essere fornita anche una documentazione. Il software può essere fornito su diversi PC o altri apparecchi con diverse funzioni, come tablet, dispositivi portatili, laptop, smartphone o altri apparecchi, oppure tramite download attraverso internet (il prodotto è chiamato in seguito, unitariamente, “software”). La presente clausola sul software si applica anche a tutta la fornitura, qualora la causa della violazione di un obbligo o di un inadempimento sia da identificare nel software. Per il resto, per l’hardware valgono esclusivamente le condizioni generali di fornitura di Big Dutchman, ovvero gli accordi risultanti dal contratto di fornitura.

(b) Il firmware non è un “software” ai sensi della presente clausola sul software.

(c) Per quanto non regolato dalla presente clausola sul software valgono le condizioni generali di fornitura di Big Dutchman, ovvero gli accordi risultanti dal contratto di fornitura.

(d) Con la presente clausola sul software, Big Dutchman non si obbliga a fornire alcuna prestazione di servizio. Per le prestazioni di servizio serve un accordo a parte.

 2. Documentazione

Big Dutchman si riserva senza limitazioni il diritto d’autore e tutti i diritti di utilizzazione sulla documentazione del software. La documentazione non deve essere resa accessibile a terzi senza il consenso di Big Dutchman.

 3. Diritti di utilizzo

Per il software, in deroga a tutte le altre condizioni generali di vendita e condizioni concordate per contratto, vale quanto segue:

(a) Big Dutchman concede al cliente il diritto non esclusivo di utilizzo del software. Il diritto di utilizzo vale, salvo diversamente concordato, nel paese del luogo di consegna dell’hardware. Il diritto di utilizzo è limitato al periodo di tempo concordato; in mancanza di un accordo in merito, il diritto di utilizzo è a tempo indeterminato.

(b) Qualora il diritto di utilizzo venga concesso a tempo determinato, valgono ad integrazione le seguenti disposizioni: il cliente può utilizzare il software soltanto con l’hardware specificato nella documentazione contrattuale o specificamente autorizzato da Big Dutchman; in mancanza di una specificazione in merito, con il relativo hardware fornito assieme al software. L’utilizzo del software con un altro apparecchio necessita dell’espressa autorizzazione scritta del fornitore.

(c) Qualora nella documentazione contrattuale siano specificati più apparecchi, il cliente può installare o rendere utilizzabile il

software ceduto soltanto su uno di questi apparecchi per volta (licenza semplice), qualora al cliente non venga concessa una licenza multipla ai sensi del Punto 3 (j).

(d) La cessione del software avviene esclusivamente in forma elettronica (object code).

(e) Il cliente può effettuare soltanto una copia del software, la quale può essere utilizzata esclusivamente a fini di sicurezza (copia di back-up). Per il resto, il cliente può riprodurre il software soltanto qualora sia titolare di licenza multipla ai sensi del Punto 3 (j).

(f) Il cliente, con l’eccezione dei casi di cui al § 69e della legge tedesca sul diritto d’autore [Urheberrechtsgesetz], non è legittimato a modificare il software, farlo regredire, tradurlo o cancellarne parti. Il cliente non può rimuovere identificativi alfanumerici o altri identificativi dai supporti dati, e deve trasferirli identici su ogni copia di sicurezza.

(g) Big Dutchman concede al cliente il diritto, revocabile per motivi importanti, di cedere a terzi il diritto di utilizzo accordato. In caso di acquisto con un apparecchio, tuttavia, il cliente può passare a terzi il diritto di utilizzo del software soltanto assieme all’apparecchio che egli ha acquistato da Big Dutchman con il software stesso. In caso di cessione del diritto di utilizzo a terzi, il cliente deve assicurare che alla parte terza non vengano accordati diritti di utilizzo del software che vadano al di là di quelli spettanti al cliente ai sensi del presente contratto, e che alla terza parte vengano imposti almeno gli obblighi sussistenti in relazione al software ai sensi del presente contratto. Il cliente non può trattenere copie del software. Il cliente non è legittimato a rilasciare sublicenze. Qualora il cliente ceda il software ad una terza parte, egli è responsabile del rispetto di eventuali requisiti per l’esportazione, e deve sollevare Big Dutchman da obbligazioni in questo senso.

(h) Per software per i quali Big Dutchman possiede solo un diritto di utilizzo derivato, e che non sono software open source (software di terzi), valgono inoltre, con priorità rispetto alle disposizioni di questo Punto 3, le condizioni di utilizzo concordate tra Big Dutchman e il suo licenziante, qualora queste riguardino il cliente (come ad es. l’accordo End User License Agreement); Big Dutchman segnala eventualmente tali condizioni al cliente e, su sua richiesta, gliele rende accessibili.

(i) Per i software open source valgono con priorità rispetto alle disposizioni di questo Punto 3 le condizioni di utilizzo alle quali sono soggetti i software open source. Big Dutchman fornirà al cliente, o metterà a sua disposizione, il codice sorgente soltanto nella misura in cui le condizioni di utilizzo del software lo impongano. Big Dutchman segnalerà al cliente la presenza e le condizioni di utilizzo di software open source ceduti, e gli farà avere accesso alle condizioni di utilizzo oppure, se necessario secondo le condizioni di utilizzo, gliele trasmetterà.

(j) Per utilizzare il software in più apparecchi, il cliente necessita di un diritto di utilizzo da concordare separatamente. Lo stesso vale per l’utilizzo del software in reti, anche se qui non si ha riproduzione del software. Nei casi citati sopra (di seguito definiti uniformemente “licenza multipla”) valgono inoltre, con priorità rispetto alle disposizioni del Punto 3 da (a) a (i), le seguenti lettere (aa) e (bb):

(aa) requisito per il possesso di una licenza multipla è un’espressa conferma scritta del fornitore relativamente al numero di riproduzioni del software che è concesso di effettuare al cliente, e relativamente al numero di apparecchi o postazioni di lavoro su cui il software può essere utilizzato. Per le licenze multiple vale il Punto 3 (g) frase 2, ma con la misura che le licenze multiple possono essere cedute dal cliente a terzi soltanto qualora vengano cedute nel complesso e con tutti gli apparecchi sui quali il software può essere utilizzato;

(bb) il cliente rispetterà le indicazioni per la riproduzione fornitegli da Big Dutchman assieme alla licenza multipla. Il cliente deve registrare l’ubicazione di tutte le riproduzioni e, su richiesta, presentare le registrazioni a Big Dutchman.

 4. Passaggio del rischio

In integrazione all’articolo IV frase 5 delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci vale quanto segue: in caso di cessione di software tramite mezzi di comunicazione elettronici (ad es. tramite internet), il rischio passa quando il software lascia il campo di influenza del fornitore (ad es. al download).

 5. Ulteriori obblighi di collaborazione del committente e responsabilità

In integrazione all’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci vale quanto segue: il cliente deve adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli al fine di evitare danni al software, o di limitarli. In particolare, il cliente deve preoccuparsi di effettuare regolari copie di back up di programmi e dati. Qualora il cliente violi colpevolmente questo obbligo, Big Dutchman non risponde delle conseguenze che ne risultino, in particolare non è responsabile della riacquisizione dei dati programmi persi o danneggiati. Una modifica dell’onere della prova non è connessa alla regolamentazione sopra.

6. Vizio della cosa

(1) Per i software ceduti a tempo indeterminato, il punto VIII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci viene modificato come segue:

(a) Il termine di prescrizione per diritti derivanti da vizi della cosa relativi al software è di 12 mesi. Questo non vale qualora la legge, secondo il §§ 438 comma 1 num. 2 (costruzioni e oggetti destinati alle costruzioni), 479 comma 1 (diritto di regresso) e 634a comma 1 num. 2 (vizio di costruzione) del Codice Civile tedesco [Bürgerliches Gesetzbuch, GBG], prescriva termini più lunghi, nonché in caso di lesioni colpose alla vita, all’integrità fisica o alla salute, in caso di violazione intenzionale o per grave negligenza di un obbligo del fornitore, qualora il vizio venga taciuto con dolo e qualora non venga rispettata una garanzia sulle condizioni. Il termine decorre dal momento del passaggio del rischio. Le regolamentazioni di legge riguardo il rallentamento del processo, il rallentamento e il nuovo inizio dei termini rimangono inalterate.

(b) Come vizi alla cosa relativi al software si intendono soltanto differenze dalle specifiche comprovate dal cliente e riproducibili. Tuttavia, non si ha vizio della cosa se questo non compare nell’ultima versione del software ceduta al cliente, e che è ragionevole ritenere sia la versione utilizzata dal cliente.

(c) I ricorsi in garanzia del committente devono essere effettuati tempestivamente e in forma scritta. Il vizio e il relativo ambiente di elaborazione dei dati vanno descritti il più precisamente possibile.

(d) Non sussiste diritto di reclamo per vizi

– in caso di differenza irrilevante dalle caratteristiche concordate,

– qualora l’utilizzabilità sia solo irrilevantemente pregiudicata,

– in caso di danni che risultino in seguito ad utilizzo erroneo o negligente,

– in caso di danni che risultino da particolari influssi esterni, che non erano prevedibili prima di stipulare il contratto,

– per modifiche o ampliamenti effettuati dal cliente o da terzi e per le conseguenze da essi derivanti,

– nel caso in cui il software ceduto non sia compatibile con l’ambiente di elaborazione dei dati utilizzato dal cliente, e

– nel caso in cui il software ceduto non sia compatibile con apparecchi non approvati da Big Dutchman.

(e) Qualora il software presenti un vizio della cosa, viene innanzitutto garantita a Big Dutchman la possibilità di adempiere posticipatamente entro un termine adeguato. Big Dutchman ha diritto di scegliere tra le modalità di adempimento posticipato.

(f) Nella misura in cui Big Dutchman non scelga un’altra modalità di adempimento posticipato, questo avviene tramite eliminazione del vizio della cosa relativo al software come segue:

(aa) Big Dutchman cederà in sostituzione un nuovo aggiornamento (update) o una nuova versione (upgrade) del software, nella misura in cui Big Dutchman ne disponga o possa procurarseli con un dispendio ragionevole. Qualora Big Dutchman abbia concesso al cliente una licenza multipla, il cliente può emettere un numero di riproduzioni dell’update o upgrade ceduto in sostituzione corrispondente

alla licenza multipla.

(bb) Fino alla cessione di un update o upgrade, Big Dutchman mette a disposizione del cliente una soluzione provvisoria per aggirare il vizio della cosa, nella misura in cui ciò sia possibile con un dispendio adeguato e il cliente, a causa del vizio della cosa, non sia più in condizioni di elaborare compiti improrogabili.

(cc) Se un supporto dati o una documentazione forniti sono difettosi, il cliente può esigere soltanto che Big Dutchman li sostituisca con un supporto o una documentazione privi di difetti.

(dd) La riparazione del danno della cosa avviene, a scelta di Big Dutchman, presso il cliente o presso Big Dutchman, tramite telemanutenzione o tramite installatori autorizzati da Big Dutchman. Se Big Dutchman sceglie la riparazione presso il cliente, il cliente deve mettere a disposizione hardware e software, nonché altri stati operativi (compreso il necessario tempo di calcolo) con operatori adatti. Se Big Dutchman sceglie la telemanutenzione, il cliente deve assicurare la relativa connessione e l’accesso online all’hardware fornito, ed eventualmente mettere a disposizione personale adeguato che controlli le funzioni sul posto su indicazione di Big Dutchman. Il cliente deve mettere a disposizione di Big Dutchman la documentazione e le informazioni di cui dispone e che sono necessarie per la riparazione del vizio della cosa, eventualmente tramite accesso internet.

(ee) Su richiesta di Big Dutchman, il cliente permetterà gli accessi per la telemanutenzione, eventualmente alle condizioni per la telemanutenzione di Big Dutchman che ad es. assicurano la tutela dei dati ai sensi del diritto tedesco.

(g) Qualora l’adempimento successivo non riesca, allora il cliente, fermi restando eventuali diritti di risarcimento danni ai sensi dell’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci, può recedere dal contratto o ridurre il compenso.

(h) In caso di ricorso in garanzia, il cliente può trattenere i pagamenti soltanto in una misura che sia in adeguata relazione al vizio alla cosa presentatosi. Il cliente può inoltre trattenere i pagamenti soltanto se viene fatto valere un ricorso in garanzia sulla cui legittimità non sussista alcun dubbio. Qualora il ricorso in garanzia sia stato effettuato a torto, Big Dutchman è legittimata a esigere il risarcimento delle spese sostenute da parte del cliente.

(i) Per quanto riguarda i diritti di risarcimento danni vale inoltre l’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci. Rimangono esclusi diritti del cliente nei confronti di Big Dutchman e dei suoi ausiliari per vizio della cosa che vadano al di là o siano diversi da quelli regolati a questo Punto 6.

(2) Per i software ceduti a tempo determinato, in sostituzione dell’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci, vale quanto segue:

(a) Come vizi alla cosa relativi al software si intendono soltanto differenze dalle specifiche comprovate dal cliente e riproducibili. Tuttavia, non si ha vizio della cosa se questo non compare nell’ultima versione del software ceduta al cliente, e che è ragionevole ritenere sia la versione utilizzata dal cliente.

(b) I ricorsi in garanzia del committente devono essere effettuati tempestivamente e in forma scritta. Il vizio e il relativo ambiente di elaborazione dei dati vanno descritti il più precisamente possibile.

(c) Non sussiste diritto di reclamo per vizi

  • in caso di differenza irrilevante dalle caratteristiche concordate,
  • qualora l’utilizzabilità sia solo irrilevantemente pregiudicata,
  • in caso di danni che risultino in seguito ad utilizzo erroneo o negligente,
  • in caso di danni che risultino da particolari influssi esterni, che non erano prevedibili prima di stipulare il contratto,
  • per modifiche o ampliamenti effettuati dal cliente o da terzi e per le conseguenze da essi derivanti,
  • nel caso in cui il software ceduto non sia compatibile con l’ambiente di elaborazione dei dati utilizzato dal cliente, e
  • nel caso in cui il software ceduto non sia compatibile con apparecchi non approvati da Big Dutchman.

(d) Qualora il software presenti un vizio della cosa, viene innanzitutto garantita a Big Dutchman la possibilità di adempiere posticipatamente entro un termine adeguato. Big Dutchman ha diritto di scegliere tra le modalità di adempimento posticipato.

(e) Nella misura in cui Big Dutchman non scelga un’altra modalità di adempimento posticipato, questo avviene tramite eliminazione del vizio della cosa relativo al software come segue:

(aa) Big Dutchman cederà in sostituzione un nuovo aggiornamento (update) o una nuova versione (upgrade) del software, nella misura in cui Big Dutchman ne disponga o possa procurarseli con un dispendio ragionevole. Qualora Big Dutchman abbia concesso al cliente una licenza multipla, il cliente può emettere un numero di riproduzioni dell’update o upgrade ceduto in sostituzione corrispondente alla licenza multipla.

(bb) Fino alla cessione di un update o upgrade, Big Dutchman mette a disposizione del cliente una soluzione provvisoria per aggirare il vizio della cosa, nella misura in cui ciò sia possibile con un dispendio adeguato e il cliente, a causa del vizio della cosa, non sia più in condizioni di elaborare compiti improrogabili.

(cc) Se un supporto dati o una documentazione forniti sono difettosi, il cliente può esigere soltanto che Big Dutchman li sostituisca con un supporto o una documentazione privi di difetti.

(dd) La riparazione del danno della cosa avviene, a scelta di Big Dutchman, presso il cliente o presso Big Dutchman, tramite telemanutenzione o tramite una terza parte autorizzata da Big Dutchman sul posto, presso il cliente. Se Big Dutchman sceglie la riparazione presso il cliente, il cliente deve mettere a disposizione hardware e software, nonché altri stati operativi (compreso il necessario tempo di calcolo) con operatori adatti. Il cliente deve mettere a disposizione di Big Dutchman la documentazione e le informazioni di cui dispone e che sono necessarie per la riparazione del vizio della cosa. Se Big Dutchman sceglie la telemanutenzione, il cliente deve mettere a disposizione personale competente per controllare le funzioni concrete a livello locale.

(ee) Su richiesta di Big Dutchman, il cliente gli permetterà l’accesso per la telemanutenzione.

(f) Qualora l’adempimento successivo non riesca, allora il cliente, fermi restando eventuali diritti di risarcimento danni ai sensi dell’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci, può recedere dal contratto senza preavviso o ridurre il compenso.

(g) Per quanto riguarda i diritti di risarcimento danni vale inoltre l’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci. Rimangono esclusi diritti del cliente nei confronti di Big Dutchman e dei suoi ausiliari che vadano al di là o siano diversi da quelli regolati a questo Punto 6.

 7. Diritti di proprietà industriale e diritto d’autore; vizi giuridici

Come requisito aggiuntivo in integrazione all’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci vale quanto segue: (1) salvo diversamente concordato, Big Dutchman è tenuta ad effettuare al fornitura soltanto nel paese del luogo di fornitura libera da diritti di proprietà industriale e diritti d’autore di terzi (di seguito: diritti di proprietà). Qualora una terza parte sollevi richieste legittime nei confronti del cliente per violazione di diritti di proprietà attraverso prodotti forniti da Big Dutchman e utilizzati ai sensi del contratto, Big Dutchman risponde nei confronti del cliente in caso di software ceduti a tempo indeterminato entro il termine di prescrizione concordato per i vizi della cosa, in caso di software ceduti a tempo determinato entro il termine legale di prescrizione, come segue:

(a) Big Dutchman attuerà a sue spese una delle seguenti misure, a sua scelta: otterrà un diritto di utilizzo per i prodotti forniti in questione, li modificherà in modo che non si abbia più violazione del diritto di proprietà, o li sostituirà. Qualora ciò non sia possibile per Big Dutchman a condizioni adeguate, al cliente spettano i diritti legali di recesso o riduzione del compenso.

(b) L’obbligo del fornitore alla prestazione di risarcimento danni si orienta, per il resto, all’articolo VII delle condizioni generali di vendita di Big Dutchman per la fornitura di merci.

(c) Gli obblighi del fornitore citati sopra sussistono soltanto qualora il cliente informi tempestivamente e in forma scritta Big Dutchman delle richieste fatte valere da terzi, non riconosca una violazione e a Big Dutchman rimangano riservate tutte le misure difensive e gli accordi transattivi. Qualora il cliente sospenda l’utilizzo del prodotto fornito per minimizzazione del danno o altri motivi importanti, egli è tenuto a segnalare alle parti terze che con la sospensione dell’utilizzo non viene riconosciuta una violazione del diritto di proprietà.

(2) Sono esclusi diritti del committente qualora la violazione del diritto di proprietà sia a lui imputabile.

(3) Sono inoltre esclusi diritti del committente qualora la violazione del diritto di proprietà sia causata da specifiche indicazioni del committente, da un’applicazione non prevedibile da Big Dutchman o dal fatto che il prodotto fornito è stato modificato dal cliente o utilizzato assieme a prodotti non forniti da Big Dutchman.

(4) In caso di violazioni di diritti di proprietà, per i diritti del committente regolati al Punto 7 num. 1 (a) valgono per il resto, in maniera analoga, le disposizioni del punto 6 num. 1(h) e del punto 6 num. 1(e) frase 1.

(5) Qualora siano presenti altri vizi giuridici, valgono le disposizioni del punto 6.

(6) Rimangono esclusi diritti del committente nei confronti di Big Dutchman e dei suoi ausiliari per vizi giuridici che vadano al di là o siano diversi da quelli regolati a questo Punto 7.